A chi è rivolto
A tutti coloro, cittadini italiani, che ritengono di avere diritto a modificare il proprio cognome e/o nome
Descrizione
La possibilità di cambiare il proprio nome è data a chi vuole cambiarlo perché quello attribuito alla nascita è ridicolo o vergognoso, o perché al proprio vuole aggiungere un altro nome.
Non vi sono scadenze per i cittadini ai fini della presentazione della domanda alla Prefettura
Si deve ricorrere a tale istituto giuridico anche nel caso in cui l’interessato, straniero divenuto italiano, voglia eliminare il patronimico, elemento considerato parte del nome, ma sconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano.
Può chiedere il cambio di nome chi è nato all’estero prima dell’anno 1966 e ha avuto un nome nella lingua del paese straniero di nascita, ma, nella trascrizione nei registri di stato civile italiani, il nome è stato tradotto in lingua italiana. Questo perché solo nel 1966 (con legge 935 del 30.10.1966) è stato eliminato il divieto di imposizione di nomi stranieri.
Si deve ricorrere a questo stesso strumento normativo quando non è possibile applicare l’articolo 36 del d.P.R. 396/2000, e cioè:
- per chi ha avuto un nome composto da più elementi ed è nato dopo il 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del d.P.R. 396/2000);
- per chi ha già richiesto l’annotazione prevista dall’articolo 36 e vuole tornare indietro al nome originale;
- per chi ha il nome formato da due elementi e vuole unificarli (da Maria Rita a Mariarita);
- per chi ha il nome composto da due elementi, uno dei quali sia una abbreviazione (da G.Battista a Giovan Battista).
Ugualmente si deve procedere al cambio di nome quando è stata rifiutata la richiesta di rettifica dal tribunale, proposta ai sensi dell’articolo 95 del Dpr 396/2000.
Copertura geografica
Come fare
La figura competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto.
Consulta l'area dedicata nel sito della Prefettura di Salerno
La domanda, scaricabile dal sito della Prefettura di Salerno deve essere presentata dall'interessato, anche a mezzo posta, unitamente a copia di documento di identità.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria o presentata da altra persona munita di delega con allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente e del delegato.
Cosa serve
Una volta ottenuto il decreto dal Prefetto, dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili
Costi
Imposta di bollo
16,00 Euro
Per l'Avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio
Imposta di bollo
16,00 Euro
Per l'Istanza di trascrizione del decreto alla Prefettura